Legge del 1913 numero 89 art. 114


[1. omissis]
(Il primo comma è stato abrogato dall'art. 61, R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737)
2. In ogni archivio saranno compilati due indici generali per ordine alfabetico, uno per i notari, e indicherà i cognomi ed i nomi dei notari i cui atti sono depositati, e la data del primo e dell'ultimo atto da ciascuno di essi rogato; e l'altro che indicherà i cognomi ed i nomi delle parti intervenute nell'atto. Nel primo saranno indicati anche gli scaffali ove si custodiscono gli atti di ciascun notaro; nel secondo sarà enunciata la qualità e la data degli atti, ed il nome del notaro rogante.

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