Legge del 1913 numero 89 art. 108


1. Quando sia seguito il deposito degli atti originali, dei repertori e dei registri, si procederà immediatamente alla ispezione e verificazione di tutti i detti atti, repertori e registri, in presenza del conservatore dell'archivio, e se ne farà constare con apposito verbale da redigersi dal conservatore in carta libera.
2. Copia tanto di questo verbale, quanto di quello prescritto nell'articolo precedente, potrà essere rilasciata in carta da bollo di lire 1,20 al notaro, ai suoi eredi o aventi diritto, se la richiedano.

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