Legge del 1913 numero 89 art. 106


1. Nell'archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati:
1° le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro devono trasmettere al medesimo decorsi due anni  65 (Il termine biennale è stato portato a 10 anni dal D.Lgt. 21 aprile 1918, n. 629.) dalla registrazione dell'atto, e che non debbono essere conservati negli archivi mandamentali a norma degli articoli seguenti;
2° i moduli dei telegrammi e i verbali di fonogrammi di cui è parola nell'art. 71;
3° le copie degli annotamenti fatti a repertorio di cui nell'art. 65;
4° gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano già depositati presso un notaio esercente in Italia; sono esclusi dall'obbligo di deposito gli atti previsti dall'art. 14, comma 2, della convenzione ratificata ai sensi della L. 2 maggio 1977, n. 342, per i quali è previsto l'obbligo della trascrizione tavolare, e in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, riguardanti l'obbligo di indicare il reddito fondiario dell'immobile oggetto dell'atto, intendendosi sostituito il giudice tavolare al pubblico ufficiale incaricato della trasmissione dell'atto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette;
(Numero così sostituito dall'art. 3, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 nel testo integrato dalla relativa legge di conversione)
5° i repertori, i registri e gli atti appartenenti ai notari morti o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio, ovvero hanno trasferito la loro residenza nel distretto di altro Consiglio notarile;
6° gli atti ricevuti dalle persone autorizzate ad esercitare le funzioni di notaro, giusta l'art. 6, al cessare dell'esercizio stesso;
7° i sigilli dei notari nei casi indicati negli artt. 23 e 40;
8° le copie autentiche, non depositate negli uffici del registro, delle scritture private autenticate che i conservatori delle ipoteche devono trasmettere all'archivio per le disposizioni della legge 28 giugno 1885, n. 3186 (ora, art. 27, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3272);
9° i contratti originali di affrancazioni stipulati dagli uffici demaniali, secondo l'art. 8 della legge 19 gennaio 1880, n. 5253.
[10°]
(Abrogato dall'art. 61, R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737)

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