Legge del 1913 numero 272 art. 44


Per i soli contratti conclusi con l'intervento degli agenti di cambio o tra essi ed altre persone, quando la tassa sia stata debitamente soddisfatta, se una delle parti non esegue il contratto nel tempo stabilito, l'altra, entro il quarto giorno non festivo successivo alla scadenza, può richiedere al Comitato degli agenti di cambio la liquidazione coattiva delle operazioni, purché il contratto porti la firma della parte inadempiente e risulti stipulato con regolare foglietto bollato.
Il Comitato procede alla liquidazione eseguendo le necessarie operazioni di compra e vendita, e rilascia successivamente, su richiesta della parte interessata, un certificato per il credito che risulta dalla liquidazione, inclusivo delle spese e dei diritti dovuti al Comitato.
Ove il contraente inadempiente non abbia consegnato o spedito all'agente di cambio per un determinato contratto o per tutti o per alcuni dei contratti oggetto del conto di liquidazione, la parte dei foglietti bollati da conservarsi dall'agente di cambio, il Comitato, in seguito a presentazione delle lettere o dei telegrammi, se ve ne sono, e previa esibizione dei registri del richiedente, inviterà il contraente moroso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a restituire muniti di firma i foglietti mancanti.
Nel caso che il contraente moroso non aderisca all'invito nel termine di quattro giorni successivi a quello della data della lettera d'invito, se nel distretto postale, e di sei se fuori del distretto, il Comitato procederà ugualmente alla liquidazione coattiva delle operazioni ed al conseguente rilascio del certificato di credito nei modi previsti dal presente articolo, salvo che, nei termini sopra indicati, il contraente al quale è fatta la richiesta abbia notificato una opposizione, con citazione nelle forme legali, al contraente che ha fatto denunzia, notificandone in pari tempo per notizia un esemplare al Comitato.
In tal caso il denunziante avrà diritto di far procedere alla liquidazione sotto la propria responsabilità a mezzo del Comitato, il quale lo informerà dei risultati, senza il rilascio del certificato di credito. Ove l'opposizione venga riconosciuta infondata dal magistrato, egli avrà anche diritto al risarcimento dei danni ed interessi da liquidarsi giudizialmente.
Per i contratti di cui al primo comma del presente articolo, qualora la liquidazione sia stata già effettuata consensualmente, la parte creditrice, nel termine di giorni trenta dalla liquidazione, potrà chiedere che il Comitato degli agenti di cambio accerti il saldo dovuto e ne rilasci il relativo certificato di credito.
Alle liquidazioni dei contratti contemplati dal presente articolo non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 67, 68 e 69 del codice di commercio (L'art. 44 è stato così sostituito dall'art. 12, R.D.L. 30 giugno 1932, n. 815. In luogo degli artt. 67, 68 e 69 del codice di commercio, cfr. ora gli artt. da 1514 a 1517 cod.civ. Sulla liquidazione coattiva dei contratti di borsa, vedi anche: art. 9, R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278, art. 1, R.D.L. 14 maggio 1925, n. 601, R.D.L. 20 dicembre 1932, n. 1607 e D.M. 27 dicembre 1932).

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