Legge del 1907 numero 403 art. 4


La servitù derivante dall'esercizio della via funicolare aerea ha la durata non maggiore di venti anni. Però, dopo questo tempo, può essere rinnovata per un altro ventennio a termini della presente legge.
Non è vietato che, fra intraprenditori e proprietari, siano concordate servitù di più lunga durata.

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