Legge del 1907 numero 403 art. 12


Le norme per la vigilanza sull'esecuzione e per la esecuzione della presente legge saranno stabilite con regolamento da approvarsi con decreto reale, sopra proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo col Ministro di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato.
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