Legge del 1885 numero 2892 art. 7


Saranno versate nelle casse del tesoriere provinciale di Napoli,
costituendone un fondo speciale di cui si terrà conto a parte:
a) il capitale di 100 milioni ricavato dalla emissione dei titoli
suddetti;
b) le somme che saranno contribuite da altri enti morali per il
bonificamento di cui all'articolo 1, in aggiunta ai 100 milioni, e le
somme ricavate dalla vendita dei materiali provenienti dalle
demolizioni od altro.

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