Legge del 1885 numero 2892 art. 18


Ai comuni che ne faranno richiesta nel termine di un anno dalla
pubblicazione della presente legge, potranno essere estese, per
Decreto Regio, udito il consiglio di Stato, tutte o parte delle
disposizioni contenute negli articoli 12, 13, 15, 16 e 17, qualora le
condizioni d'insalubrità delle abitazioni o della fognatura e delle
acque ne facessero manifesto bisogno.
La richiesta dovrà essere accompagnata dalla proposta delle opere
necessarie al risanamento.
Lo stesso Regio Decreto conterrà la dichiarazione di pubblica
utilità per le opere approvate.
A comporre la giunta di cui all'art. 17, potrà essere chiamato un
giudice di tribunale od il pretore nei comuni che non sono sede di
corte d'appello.

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