Legge del 1885 numero 2892 art. 17


E' istituita una giunta speciale di sanità per la città di Napoli
che durerà due anni e un mese.
Questa giunta sarà nominata per Decreto reale, sarà composta da un
magistrato di corte d'appello che la presiederà, da un membro del
consiglio d'ordine degli avvocati, da un funzionario dell'ordine
amministrativo, da un ingegnere del genio civile governativo, da un
medico e da un chimico. A questi il consiglio provinciale aggiungerà
un consigliere.
Gl'interessati potranno, al termine di quindici giorni dalla
notificazione, fare opposizioni alle ordinanze del sindaco, di cui
all'articolo precedente.
La giunta speciale, nel termine di quindici giorni, pronunzierà
decisione definitiva, dopo aver invitato gl'interessati a fare le
loro deduzioni.
Le ordinanze del sindaco e le decisioni della giunta non saranno
suscettive di verun altro mezzo di impugnazione in via amministrativa
o giudiziaria.
Sarà pubblicato per Decreto reale il regolamento che determinerà la
procedura da serbarsi dalla giunta medesima per l'esercizio della sua
giurisdizione.

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