Legge del 1885 numero 2892 art. 13


Nel piano, di cui all'articolo 1, sarà determinata l'area di zone,
laterali alle nuove strade, che il municipio potrà espropriare per
pubblica utilità.
I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la
procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con
ordinanza del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.
L'indennità dovuta ai proprietari degl'immobili espropriati sarà
determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati
dell'ultimo decennio purchè essi abbiano la data certa corrispondente
al rispettivo anno di locazione.
In difetto di tali fitti accertati l'indennità sarà fissata
sull'imponibile netto agli effetti delle imposte su terreni e su
fabbricati.
I periti non dovranno, nella stima per l'indennità, tener conto dei
miglioramenti e delle spese, fatti dopo la pubblicazione ufficiale
del piano di risanamento.

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