Legge del 1885 numero 2892 art. 10


I pagamenti per prezzi di espropriazione e per lavori saranno fatti
dal tesoriere provinciale di Napoli sul fondo di cui all'art. 7, in
seguito a mandati del sindaco, corredati delle opportune liquidazioni
e certificazioni viste da un delegato del ministero dei lavori
pubblici.

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