Legge del 1865 numero 2359 art. 87


I progetti dei piani regolatori debbono essere fatti pubblici a
cura del Sindaco, a norma degli artt. 17 e 18, ed essere adottati dal
Consiglio comunale, il quale delibera sulle opposizioni che fossero
presentate.
Se il Consiglio comunale respinge le opposizioni, la Deputazione
Provinciale (Ora, CO.RE.CO) è chiamata a dar parere sul merito del progetto e delle opposizioni.
I piani regolatori sono approvati a norma dell'art. 12, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici ed anche il Consiglio
provinciale di sanità, ove occorra.
Nel decreto di approvazione sarà determinato il tempo, non maggiore
d'anni 25, entro il quale si dovrà eseguire il piano.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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