Legge del 1865 numero 2359 art. 86


All'espropriazione debbono in ogni caso precedere le formalità
richieste dagli artt. 4 e 5, e la speciale notificazione della
proposta o domanda ai proprietari del monumento. La dichiarazione di
pubblica utilità è fatta nel modo indicato dall'art. 12 sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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