Legge del 1865 numero 2359 art. 82


Le disposizioni di questo capo potranno essere applicate per legge
anche alle opere che s'intraprendessero per conto delle Province, dei
Comuni o dei consorzi.
Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa i consorzi
obbligatori.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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