Legge del 1865 numero 2359 art. 77


Qualora in una legge che dichiara un'opera di pubblica utilità sia
imposto ai proprietari di beni confinanti o contigui alla medesima
l'obbligo di contribuire all'esecuzione in ragione del maggior valore
che vengono ad acquistare le loro proprietà, e non siano nella stessa
legge indicate la misura del contributo e le norme da seguirsi per
esigerlo, debbono osservarsi le disposizioni seguenti.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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