Legge del 1865 numero 2359 art. 74


Emanato il decreto reale di cui all'art. 11, il Ministro della
guerra o della marina (Ora Ministro della difesa) con suo decreto designa, per l'esecuzione
di fortificazioni o di altre opere militari, le proprietà private che
per tal causa debbono essere espropriate.
I piani di massima e di esecuzione non sono fatti pubblici, né
contro il decreto di designazione dei beni da espropriarsi è ammesso
verun richiamo in via giudiziaria od amministrativa.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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