Legge del 1865 numero 2359 art. 73


Le occupazioni temporanee prevedute dall'art. 71 non possono in
nessun caso essere protratte oltre il termine di due anni, decorrenti
dal giorno in cui ebbero luogo.
Occorrendo di renderle definitive, si procederà secondo le norme di
che agli artt. 16 e seguenti della presente legge.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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