Legge del 1865 numero 2359 art. 68


Nella perizia si esporrà lo stato in cui si trova il fondo da
occuparsi.
L'indennità deve essere determinata, avuto riguardo alla perdita
dei frutti, alla diminuzione del valore del fondo, alla durata della
occupazione, e tenuto conto di tutte le altre valutabili circostanze.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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