Legge del 1865 numero 2359 art. 66


Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente senza che
sia stata fatta espressa dichiarazione d'accettazione, il Prefetto,
se crede fondata la domanda, nomina egli stesso un perito per fissare
l'indennità dovuta, e determina ad un tempo la durata
dell'occupazione.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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