Legge del 1865 numero 2359 art. 65


La domanda deve essere dagl'intraprenditori od esecutori dei lavori
diretta al Prefetto della Provincia in cui trovansi i beni da
occuparsi, coll'indicazione della durata che essi intendono si debba
assegnare all'occupazione e dell'indennità dai medesimi offerta.
Questa domanda deve comunicarsi ai proprietari interessati con
invito di fare nel termine di dieci giorni decorrenti dalla
notificazione le loro osservazioni sulla chiesta occupazione, e di
dichiarare espressamente se accettano la offerta indennità, la quale
in caso di silenzio si considererà rifiutata.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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