Legge del 1865 numero 2359 art. 60


Dopo l'esecuzione di un'opera di pubblica utilità, se qualche fondo
a tal fine acquistato non ricevette o in tutto o in parte la
preveduta destinazione, gli espropriati o gli aventi ragione da essi
che abbiano la proprietà dei beni da cui fu staccato quello
espropriato, hanno diritto ad ottenerne la retrocessione.
Il prezzo di tali fondi, ove non sia pattuito amichevolmente fra le
parti, sarà fissato giudizialmente in seguito a perizia fatta a norma
degli artt. 32 e 33.
(Omissis) ( Il terzo comma è stato abrogato dall'art. 1 r.d.l. 11 marzo
1923, n. 691, conv. in l. 17 aprile 1925, n. 473).
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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