Legge del 1865 numero 2359 art. 58


I tutori e gli altri amministratori delle persone indicate
nell'articolo precedente possono, nell'interesse delle medesime,
accettare l'indennità offerta dagli esproprianti, e fissarla per
privato accordo e fare la richiesta prevista dall'art. 23, purché
tali dichiarazioni, richieste e privati contratti siano poi approvati
dal Tribunale del circondario ove sono situati i beni, udito il
Pubblico Ministero.
Trattandosi di beni spettanti ai Comuni, alle Province od allo
Stato, l'accettazione, la richiesta ed i privati accordi saranno
approvati in via amministrativa nel modo stabilito per le
transazioni.
Non è necessaria veruna approvazione per l'accettazione
dell'indennità, qualora questa sia stata determinata dai periti
nominati dal Tribunale a termini dell'art. 32.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1865 numero 2359 art. 58"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti