Legge del 1865 numero 2359 art. 57


Se fra i fondi da espropriarsi, indicati nel piano di esecuzione,
trovansi beni appartenenti a minori, interdetti, assenti, a corpi
morali o ad altre persone alle quali non sia acconsentita la facoltà
libera di alienare immobili, per la legalità dell'alienazione forzata
di tali beni non è necessaria alcuna particolare autorizzazione,
salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti circa la fissazione
dell'indennità e l'investimento della somma a tal titolo dovuta.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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