Legge del 1865 numero 2359 art. 53


Il decreto del Prefetto che autorizza l'occupazione immediata dei
fondi a termini dell'art. 30, e quello che ne pronuncia
l'espropriazione nel caso preveduto dall'art. 48, saranno trascritti
nell'Ufficio delle ipoteche (Ora Ufficio dei registri immobiliari), e sarà fatta l'opportuna voltura nel
catasto o nei libri censuari.
La trascrizione e la voltura nel catasto e nei libri censuari si
eseguiranno entro quindici giorni a cura ed a spese
dell'espropriante.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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