Legge del 1865 numero 2359 art. 52


Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diritto
dominio, e tutte le altre azioni esperibili sui fondi soggetti ad
espropriazione, non possono interrompere il corso di essa, né
impedirne gli effetti.
Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti anzidetti si possono
far valere non più sul fondo espropriato, ma sull'indennità che lo
rappresenta.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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