Legge del 1865 numero 2359 art. 45


Non deve farsi luogo ad alcuna indennità per le servitù che possono
essere conservate o trasferite senza danno o senza grave incomodo del
fondo dominante o serviente.
Sono in questo caso rimborsate le spese necessarie per l'esecuzione
delle opere occorrenti per la conservazione o per la traslazione
della servitù, salva a chi promuove l'espropriazione la facoltà di
farle eseguire egli stesso.
Le suddette opere e spese dovranno essere indicate nella perizia.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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