Legge del 1865 numero 2359 art. 44


Se il fondo è enfiteutico, deve considerarsi come libero.
L'espropriante non è tenuto ad intervenire nelle dispute che possono
insorgere tra il proprietario diretto e l'enfiteuta, né a sopportare
aumento di spesa pel riparto della indennità tra l'uno e l'altro.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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