Legge del 1865 numero 2359 art. 43


Non possono essere calcolate nel computo delle indennità le
costruzioni, le piantagioni e le migliorie, quando, avuto riguardo al
tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, risulti essersi
eseguite nello scopo di conseguire, un'indennità maggiore, salvo il
diritto al proprietario di asportare a sue spese i materiali e tutto
ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera di pubblica
utilità da eseguirsi.
Si considerano fatte allo scopo di conseguire una maggiore
indennità, senza d'uopo di prova, le costruzioni, le piantagioni e le
migliorie, che, dopo la pubblicazione dell'avviso del deposito del
piano d'esecuzione, siano state intraprese sui fondi in esso segnati
fra quelli da espropriare.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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