Legge del 1865 numero 2359 art. 41


Qualora dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio
speciale e immediato alla parte del fondo non espropriata, questo
vantaggio sarà estimato e detratto dalla indennità quale sarebbe se
fosse calcolata a norma dell'articolo precedente.
Se il vantaggio di cui è detto qui sopra sarà estimato a più di un
quarto della indennità che, secondo l'art. 40, sarebbe dovuta al
proprietario, questi potrà abbandonare all'espropriante l'intero
immobile pel giusto prezzo estimato a termini dell'art. 39, sempreché
il giusto prezzo della parte del fondo espropriata superi il quarto
del giusto prezzo dell'intero immobile.
L'espropriante può esimersi dall'accettare questo abbandono,
pagando una somma non minore dei tre quarti della indennità estimata,
a norma dell'art. 40.
In ogni caso però la indennità dovuta al proprietario non potrà
essere mai minore della metà di quella che gli spetterebbe ai termini
dell'articolo 40.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1865 numero 2359 art. 41"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti