Legge del 1865 numero 2359 art. 40


Nei casi di occupazione parziale, l'indennità consisterà nella
differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti
l'occupazione, ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte
di esso dopo l'occupazione.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1865 numero 2359 art. 40"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti