Legge del 1865 numero 2359 art. 37


Le spese giudiziarie per la nomina dei periti e quelle di perizia
sono a carico dell'espropriante.
Sono a carico dell'espropriato unicamente quando la stima riesca
inferiore alla somma che fu offerta dall'espropriante a termine
dell'art. 24.
Si dividono poi per metà le spese fra l'espropriante e
l'espropriato quando la differenza fra il prezzo di perizia ed il
prezzo offerto non sia maggiore di un decimo (Vedi anche art. 35, r.d. 8 febbraio 1923, n. 422).
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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