Legge del 1865 numero 2359 art. 36


Non è necessario che le parti interessate siano citate per
intervenire alla perizia. A cura tuttavia dei periti deve in ciascun
comune essere pubblicato un avviso con indicazione dei giorni in cui
essi procederanno alla stima di ciascuna proprietà.
La pubblicazione deve aver luogo almeno tre giorni prima che si
proceda alla stima.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1865 numero 2359 art. 36"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti