Legge del 1865 numero 2359 art. 32


Il Tribunale nei tre giorni immediatamente successivi al
ricevimento delle carte, nomina con un semplice decreto, e senza che
sia necessaria la citazione delle parti, uno o tre periti con
incarico ai medesimi di procedere alla stima dei beni da espropriarsi
situati nel circondario ed indicati nell'elenco trasmesso dal
Prefetto.
Con lo stesso decreto fissa ai periti il termine entro il quale
dovranno presentare la loro relazione.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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