Legge del 1865 numero 2359 art. 31


Il Prefetto contemporaneamente formerà l'elenco dei proprietari che
non accettarono l'offerta indennità e che non conchiusero alcun
amichevole accordo cogli esproprianti, indicando sommariamente i loro
beni soggetti ad espropriazione, e trasmetterà tale elenco unitamente
al piano di esecuzione ed agli altri documenti al presidente del
Tribunale del circondario, in cui sono situati i beni da
espropriarsi.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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