Legge del 1865 numero 2359 art. 30


Il pretore o il tribunale competente per ragione di valore ed
avente giurisdizione nel comune in cui trovasi l'immobile espropriato
dispone il pagamento diretto dell'indennità all'avente diritto quando
nell'atto di accettazione di cui all'art. 25 questi abbia assunta
ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti reali dei terzi;
dispone altresì che sia prestata, ove occorra, idonea garanzia nel
termine all'uopo stabilito.
Il decreto viene comunicato dalla cancelleria ai terzi titolari dei
diritti di cui al precedente comma e pubblicato nel foglio degli
annunzi legali della provincia: esso diviene esecutivo decorsi trenta
giorni dal compimento dei detti adempimenti, se non viene dai terzi
proposta opposizione sia per quanto riguarda l'ammontare della
indennità che per le garanzie. In tal caso il pretore o il tribunale
dispone il deposito delle indennità accettate o convenute nella Cassa
pubblica dei depositi e prestiti per gli effetti di cui all'art. 52.
In seguito alla presentazione degli atti comprovanti l'eseguito
deposito o pagamento, il prefetto autorizzerà l'occupazione immediata
dei fondi, per i quali fu accettata od amichevolmente fissata
l'indennità stessa, facendo di questa espressa menzione (Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 20 marzo 1968, n. 391).
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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