Legge del 1865 numero 2359 art. 29


Scaduto il termine indicato nell'art. 25, debbono trasmettersi al
Prefetto le dichiarazioni di accettazione dell'indennità offerta e
gli accordi conchiusi fra gli esproprianti ed i proprietari dei beni
da occuparsi.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1865 numero 2359 art. 29"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti