Legge del 1865 numero 2359 art. 27


L'indennità è accettata o pattuita direttamente da coloro che hanno
la proprietà dei fondi soggetti ad espropriazione.
Quando si tratti di beni enfiteutici, l'indennità sarà accettata o
pattuita dagli enfiteuti che trovansi in possesso del fondo.
Gli usufruttuari, i conduttori, i proprietari diretti ed altri, a
cui spettasse qualche diritto sugli stabili suddetti, sono fatti
indenni dagli stessi proprietari, o possono esperire le loro ragioni
nel modo indicato dagli artt. 52, 53, 54, 55 e 56.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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