Legge del 1865 numero 2359 art. 24


Colui che promosse la dichiarazione di pubblica utilità unitamente
al piano particolareggiato d'esecuzione, deve far compilare un elenco
in cui di rincontro al nome ed al cognome dei proprietari ed alla
designazione sommaria dei beni da espropriazioni, sia indicato il
prezzo che egli offre per la loro espropriazione.
Quest'elenco sarà depositato e reso pubblico nel tempo e nel modo
stabiliti dall'art. 17 della presente legge.
Nel caso dell'art. 21 l'elenco sarà pubblicato dopo la
dichiarazione di pubblica utilità.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1865 numero 2359 art. 24"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti