Legge del 1865 numero 2359 art. 23


A richiesta dei proprietari debbono pure comprendersi fra i beni da
acquistarsi dagli esecutori dell'opera le frazioni residue degli
edifizi e terreni, in parte soltanto segnate nel piano di esecuzione,
qualora le medesime siano ridotte per modo da non poter più avere pel
proprietario una utile destinazione, o siano necessari lavori
considerevoli per conservarle od usarne in modo profittevole.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1865 numero 2359 art. 23"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti