Legge del 1865 numero 2359 art. 101


La presente legge avrà esecuzione dal 1° settembre 1865, rimanendo
abrogate tutte le leggi, regolamenti, e disposizioni che ora reggono
l'espropriazione per causa di pubblica utilità nelle diverse Province
della Repubblica italiana.
(Articolo così abrogato dall'art. 58 dpr 327/2001).

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