Legge del 1865 numero 2248 art. 16-E


1.Sono temporaneamente mantenuti nelle Province napoletane e siciliane i procedimenti riguardanti scioglimenti di promiscuità, divisione in massa e suddivisione dei demani comunali, e quelli di reintegra per occupazione o illegittima alienazione dei demani medesimi; ed i Prefetti continueranno ad esercitare in conformità delle relative leggi in vigore tutte le attribuzioni loro conferite per tali oggetti, udito soltanto l'avviso di funzionari aggiunti con le norme da stabilirsi mediante decreto reale, il quale avviso terrà luogo di quello del consiglio di Prefettura.
2.Il Governo avrà tuttavia facoltà di confidare tali attribuzioni a speciali commissari ripartitori nelle Province in cui ne riconosca il bisogno.
3.I richiami contro le ordinanze dei Prefetti e dei Commissari ripartitori, che prima portavansi alla Corte dei conti saranno di cognizione delle Corti d'appello con le forme del procedimento sommario.
4.Le Corti d'appello potranno in ogni caso ordinare la sospensione della esecuzione delle ordinanze impugnate.
5.Ai procedimenti vertenti saranno applicate le norme dell'art. 14.

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