Legge del 1865 numero 2248 art. 1-F


DELLE ATTRIBUZIONI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI RELATIVE ALLE OPERE PUBBLICHE
1. Sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici:
a) Le strade nazionali così ordinarie come ferrate, per gli studi e formazione dei progetti, per la direzione delle opere di costruzione e di manutenzione e per la loro polizia;
b) Le strade ferrate sociali per l'esame delle domande di costituzione delle società, per le concessioni dei relativi privilegi, per l'approvazione dei piani esecutivi, e per la sorveglianza alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio;
c) L'esercizio delle strade ferrate nazionali e la manutenzione ed esercizio di quelle strade sociali che lo Stato s'incaricasse di esercitare;
d) Le strade provinciali, comunali e vicinali e le opere che si eseguiscono a spese delle province e dei comuni, nei limiti e nei casi determinati dalla legge;
e) I canali demaniali così di navigazione come d'irrigazione per ciò che concerne la direzione dei progetti e delle opere di costruzione, di difesa, di conservazione e di miglioramento, e la parte tecnica della distribuzione delle acque, e la polizia della navigazione;
f) Il regime e la polizia delle acque pubbliche, e così dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e canali di scolo artificiale; i progetti e le opere relative alla navigazione fluviale e lacuale al trasporto dei legnami a galla, alla difesa delle sponde e territori laterali dalle corrosioni, inondazioni e disalveamenti, alle derivazioni di acque pubbliche, al bonificamento delle paludi e degli stagni nei rapporti tecnici; finalmente la polizia tecnica della navigazione dei fiumi e laghi;
g) Le opere e lavori di costruzione e manutenzione dei porti, dei fari e delle spiaggie marittime, e la polizia tecnica relativa;
h) La conservazione dei pubblici monumenti d'arte per la parte tecnica;
i) La costruzione, le ampliazioni i miglioramenti e la manutenzione degli edifizi pubblici, esclusi quelli dipendenti dalle amministrazioni della guerra e della marina, e quelli i quali, tuttoché facienti parte del patrimonio dello Stato, non servono ad uso pubblico;
k) Lo stabilimento, la manutenzione e l'esercizio dei telegrafi.

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