Legato imposto ad un solo erede



L'art. 663 cod.civ. assume in considerazione le conseguenze dell'imposizione a carico di uno soltanto tra gli eredi del peso del legato (es.: "nomino miei eredi universali i figli Primo, Secondo e Terzo; lego all'amico Filano la somma di 100 che gli dovrà essere corrisposta ad esclusivo carico di Terzo"). Non occorre che il disponente adoperi speciali espressioni: deve semplicemente essere chiaro che il peso economico del legato faccia carico unicamente ad uno degli eredi e che non si tratti, viceversa, si semplici modalità pratiche di attuazione della volontà del testatore. Talvolta possono residuare dubbi (es.:"nomino miei eredi universali i figli Primo, Secondo e Terzo; lego all'amico Filano la somma di 100 che Terzo avrà modo di consegnargli"). Occorre, in altri termini, che la volontà di imporre il legato ad uno soltanto degli eredi sia inequivoca nota1 .

Ciò premesso, l'efficacia della disposizione può essere in concreto pregiudicata dalla qualifica di legittimario eventualmente rivestita dall'erede onerato. Prescindendo dall'eventuale lesione quantitativa della quota riservata, è il caso di rammentare il modo di disporre dell'art. 549 cod.civ. , ai sensi del quale la quota di riserva non può essere gravata da pesi o condizioni.

Prosegue la norma in commento precisando, al II comma, che, qualora sia stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con danaro o con beni ereditari, proporzionalmente della loro quota ereditaria, quando non risulti una contraria volontà del testatore. A ben vedere non si tratta altro se non di una specificazione del criterio già posto al I comma. Si vuole chiarire la portata della disposizione con la quale il disponente abbia sostanziato l'oggetto del legato in un bene di proprietà esclusiva di uno tra gli eredi. Questa situazione è potenzialmente equivoca: si potrebbe infatti pensare che l'aver scelto ad oggetto del legato un bene di proprietà esclusiva di uno soltanto tra i coeredi implichi la volontà del testatore di gravare del lascito soltanto costui. Se Tizio nomina eredi i propri figli Primo, Secondo e Terzo, legando all'amico Filano il rustico posto in campagna di proprietà di Terzo, senza aggiungere altro, si presume invece che il lascito a titolo particolare debba gravare proporzionalmente su tutti i coeredi. Dunque, nell'esempio fatto, Terzo sarà obbligato a trasferire in proprietà al legatario Filano il rustico, mentre Primo e Secondo dovranno corrispondere a Terzo pro quota il valore della cosa oppure prelevare beni ereditari di valore minore fino a compensare la propria partenota2. L'ultima parte della norma fa chiaramente salva l'ipotesi contraria, nella quale cioè risulti che il disponente abbia desiderato gravare del peso del legato soltanto il coerede proprietario della cosa legata.

La regola in esame può ben valere anche per il sublegato. Si ponga mente al legato gravante su più collegatari, di cui soltanto uno sia proprietario della cosa oggetto della disposizione a titolo di sublegato.

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Note

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Masi, Dei legati, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p.113. Secondo un'opinione il I comma dell'art.663 cod.civ. assumerebbe in considerazione un'istituzione d'erede modale (Butera, Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni, in Il codice civile commentato, Torino, 1940, p.355. E' tuttavia il caso di osservare che, in tal modo, parrebbe piuttosto riproporsi la mai sopita questione della distinzione tra onere e legato.
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Quanto ai criteri in base ai quali determinare il valore della cosa legata, sarà il caso di far ricorso al criterio del giusto prezzo di cui al I comma dell'art.651 cod.civ. (cfr. Bonilini, I legati, in Comm.cod.civ., diretto da Schlesinger, Milano, 2001, p.364).
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Bibliografia

  • BONILINI, I legati , Milano, Comm. cod. civ. dir. da Schlesinger, 2001
  • BUTERA, Il codice civile italiano commentato secondo l'ordine degli articoli. Libro delle successioni per causa di morte e delle donazioni, Torino, 1940
  • MASI, Dei legati, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1979

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