Legato e debiti ereditari




Nel corso dell'esame che segue si metterà a fuoco la natura e la misura della responsabilità che può limitatamente far carico al legatario in relazione alle passività ereditarie. Giova al riguardo premettere come notevole sia la distinzione tra il beneficiario di una disposizione a titolo particolare e il creditore ereditario. E' ben vero che, in linea si massima ed in via di approssimazione, entrambi possono definirsi come soggetti che sostanzialmente vantano diritti nei confronti degli eredi, tenuti a far fronte sia all'adempimento dei legati, sia dei debiti ereditari; occorre tuttavia rammentare che mentre il legatario si arricchisce in relazione al lascito, invece il creditore cerca semplicemente di recuperare quanto aveva diritto di pretendere dall'ereditando (si dice, icasticamente, che mentre il primo certat de lucro captando, il secondo certat de damno vitando ).

Inoltre il diritto del legatario nasce in conseguenza dell'apertura della successione, mentre quello del creditore è preesistente a tale momento. In definitiva il soddisfacimento dei legati non può che essere subordinato al preventivo integrale adempimento dei debiti ereditari. Questo principio può essere desunto sia dal II comma dell'art.499 cod.civ., norma la quale, in tema di eredità beneficiata, stabilisce che i creditori debbano essere collocati in ordine di soddisfacimento secondo i rispettivi diritti di prelazione, essendo preferiti ai legatari, sia dal modo di disporre dell'art.514 cod.civ.. Quest'ultimo, dettato in materia di rapporti tra creditori separatisti e non separatisti, prevede che, avendo tanto i creditori, quanto i legatari promosso la separazione, comunque la preferenza sia accordata ai primi.

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