Ai sensi del II comma dell'
art.1872 cod.civ. l'obbligazione di prestare una rendita vitalizia può ben scaturire da una disposizione mortis causa a titolo particolare
nota1. L'efficacia prescrittiva della norma si limita a stabilire che, nell'ipotesi, occorre osservare le regole che presiedono la disciplina propria del negozio testamentario.
Viene allo scopo in considerazione l'
art.670 cod.civ. il quale, in tema di prestazioni periodiche, quali indubbiamente sono quelle scaturenti dalla previsione di una rendita vitalizia in favore del beneficiato, anzitutto
dispone che il primo termine decorra dalla morte del testatore. La disposizione prosegue specificando che il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso. Questo anche se per avventura fosse in vita soltanto al principio di esso. Quanto all'esigibilità, tuttavia il legato può essere riscosso soltanto dopo scaduto il termine
nota2 .
E' appena il caso di osservare che il credito relativo alla rendita vitalizia si differenzia sia rispetto a quello alimentare sia rispetto a quello scaturente da legato di rendita perpetua. Quest'ultimo infatti non è redimibile; mentre lo è quello nascente da una rendita vitalizia.
Dal legato di alimenti si differenzia perchè il credito originato dal legato di rendita vitalizia è compensabile e sottoponibile a sequestro o pignoramento, diversamente da quanto è dato di poter osservare per il credito alimentare
nota3 . Ulteriore dato peculiare del legato in parola rispetto a quello di prestazioni periodiche genericamente inteso è costituito
dalla scadenza finale, che si pone in relazione ad un termine incerto quale la durata della vita del beneficiario.
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Note
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Non facile può porsi in concreto la distinzione tra legato di rendita vitalizia ed onere corrispondente (vale a dire avente ad oggetto sempre una rendita vitalizia). Determinante potrebbe apparire l'elemento soggettivo identificativo del beneficiario.
top1nota
nota2
Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.cod.civ. diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.427.
top2nota3
Palazzo, Le successioni, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, vol.II, Milano, 2000, p.686.
top3Bibliografia
- CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, Novara-Roma, Comm. teor.-prat. cod.civ. dir. De Martino, 1982
- PALAZZO, Le successioni, Milano, Trattato di dir. priv. a cura di Iudica e Zatti, I, 2000