Legato di prestazioni periodiche: modalità di adempimento



Occorre anzitutto rilevare come il legato avente ad oggetto prestazioni periodiche di cui all'art.670 cod.civ. sortisca effetti semplicemente obbligatori. Esso infatti determina in capo all'onerato l'insorgenza di un'obbligazione di durata, la cui esecuzione è connotata dalla periodicità nota1 . Si può trattare di rate mensili, trimestrali, semestrali, annuali e così via. La caratteristica della periodicità è costituita per l'appunto dal fatto di dedurre una pluralità di prestazioni, tutte comunque riconducibili alla stessa causa nota2. Sotto questo profilo è il caso di segnalare come la figura in esame non vada confusa con il legato avente ad oggetto una somma determinata che debba essere corrisposta ratealmente nota3. In quest'ultima ipotesi non è applicabile l'art.670 cod.civ. : il beneficiario acquista fin dal tempo dell'apertura della successione il diritto all'intera somma (concepita come un'unica prestazione). In fondo corre tra l'una e l'altra fattispecie la stessa differenza che passa, quanto all'aspetto in parola, tra somministrazione e vendita a consegne ripartite.

L'art. 670 cod.civ. si occupa delle modalità di adempimento del legato di prestazioni periodiche, determinandone la decorrenza, il tempo di esigibilità, la scadenza delle varie prestazioni. Il primo termine decorre dalla morte del testatore. Qualora Tizio abbia legato a Caio la somma di 100 da corrispondersi ogni trimestre, la prima scadenza coinciderà con il decorso di tre mesi dalla morte del disponente. E' salva una differente indicazione testamentaria: si pensi all'espressione della volontà che la somma sia erogata trimestralmente a far tempo dal primo giorno del mese successivo alla morte. La disposizione prosegue specificando che il legatario acquista il diritto a tutta la prestazione dovuta per il termine in corso. Questo anche se per avventura fosse in vita soltanto al principio di esso. Ciò significa che, venuto meno il beneficiario, la parte della prestazione maturata nel tempo di permanenza in vita spetterà ai di lui eredi. Quanto all'esigibilità il legato ( rectius : la prestazione relativa alla rata periodica) non può essere riscosso se non dopo scaduto il termine nota4 .

Il debito relativo all'erogazione periodica, quando abbia ad oggetto una somma di danaro, deve considerarsi di valuta e non di valore nota5. Ne segue l'incidenza su di esso del fenomeno della svalutazione monetaria. E' tuttavia ben possibile che il disponente abbia previsto nell'atto di ultima volontà una clausola di adeguamento volta a preservare il valore dell'attribuzione (si pensi al riferimento a specifici indici, quali le variazioni ISTAT, la c.d. "clausola oro" o simili).

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Note

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Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.663.
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Bonilini, I legati, in Comm.cod.civ., diretto da Schlesinger, Milano, 2001, p.427 ove si dà conto delle conseguenze relative a tale impostazione sotto il profilo della reputata scomposizione della disposizione a causa di morte in una pluralità di legati "corrispondenti al numero delle scadenze di pagamento che si verificheranno, ed ognuno è retto dalla condizione che il legatario sopravviva" (riferendosi testualmente all'opinione del Brunelli-Zappulli, Il libro delle successioni e donazioni, Milano, 1940, p.357). Secondo altri, al contrario, l'unicità del legato non sarebbe in dubbio (Masi, Dei legati, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p.145). Sembra fare invece riferimento ad un'unica prestazione, ancorchè complessa, Capozzi, op.cit., p.663.
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nota3

Non costituisce legato di prestazione periodica dunque la disposizione avente ad oggetto una certa somma che l'onerato debba corrispondere al beneficiario in dieci anni e precisamente in ratei mensili costanti, neppure quando il riferimento all'ammontare complessivo sia ricavabile a posteriori operando la somma delle rate.
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nota4

Masi, op.cit., p.146.
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nota5

In accordanza con il principio nominalistico di cui all'art.1277 cod.civ.: Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972, p.519.
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Bibliografia

  • BONILINI, I legati , Milano, Comm. cod. civ. dir. da Schlesinger, 2001
  • BRUNELLI - ZAPPULLI, Il libro delle successioni, Milano, 1940
  • MASI, Dei legati, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1979

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