Simmetricamente a quanto è possibile osservare in tema di legato di credito, anche per il legato di liberazione da debito (
art.658 cod.civ. ) non è detto che il credito debba per forza essere vantato dal testatore
nota1.
Così è possibile che il legato abbia ad oggetto il credito vantato dall'onerato ovvero da un terzo verso il legatario. In detti casi la dinamica dell'attribuzione transita necessariamente per mezzo dell'onerato, il quale sarà tenuto nei confronti del legatario a dar corso alla remissione del debito (art
1236 cod.civ. ) che quest'ultimo ha nei riguardi dell'onerato stesso, ovvero a provvedere ad estinguere il debito effettuando il pagamento nelle mani del terzo creditore
nota2.
nota1
Note
nota1
Bonilini, I legati, in Comm.cod.civ., diretto da Schlesinger, Milano, 2001, p.291 che riprende al riguardo il pensiero del Losana, Le disposizioni comuni alle successioni legittime e testamentarie secondo il codice civile, Torino, 1911, p.302.
top1nota
nota2
Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1964, p.126 e Masi, Dei legati, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p.83.
top2Bibliografia
- BONILINI, I legati , Milano, Comm. cod. civ. dir. da Schlesinger, 2001
- GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1964
- LOSANA, Le disp.comuni alle successioni legittime e testamentarie secondo il cod.civ., Torino, 1911
- MASI, Dei legati, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1979