Il codice civile accomuna in una sola norma all'
art.658 cod.civ. le due distinte figure del legato di credito e del legato di liberazione da debito
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Nel corso della disamina che segue metteremo a fuoco, in relazione a ciascuna delle due figure specificamente considerate dalla norma in esame, l'aspetto oggettivo e soggettivo della disposizione a titolo particolare, con particolare riferimento agli effetti della stessa ed alla disciplina giuridica applicabile.
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Note
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L'unitarietà della disciplina si spiegherebbe, secondo un'opinione, osservando che in effetti anche il legato di liberazione da debito ha quale oggetto un credito, tale essendo quello che è vantato nei confronti del legatario (Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.654).
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