Legato di credito: l'oggetto della disposizione



Il credito oggetto del legato di cui all'art.658 cod.civ. può scaturire da qualsivoglia fonte. Vengono in esame non solamente i crediti scaturenti da contratto o da atti di natura negoziale, bensì anche crediti originati da illecito extracontrattuale nota1. L'unico limite può essere considerato quello della stretta personalità del diritto rispetto al disponente. Non potrà pertanto costituire oggetto del legato il credito alimentare vantato dal testatore, come tale destinato a venir meno con la morte di costui.

Il diritto di credito può essere attuale oppure anche futuro. Quest'ultimo punto è delicato. Come deve essere intesa la futurità? Se è chiaro che il testatore può efficacemente disporre di un credito che prevede maturi nel tempo che precede l'apertura della successione, deve probabilmente essere escluso che il legato possa riguardare un credito che in tale momento non è esistente nota2. Occorre tuttavia distinguere tra esistenza del credito ed esigibilità dello stesso. La differenza è stata ben avvertita da alcuni interpreti nota3, mentre in un raro precedente giurisprudenziale è stato deciso che il credito afferente canoni di pigione non ancora scaduti al tempo della morte del disponente non concreti la figura in esame (Appello di Bari, 28/04/53 ).

Ancora oggetto del legato possono essere crediti contrassegnati dal vincolo solidale, crediti sottoposti a condizione (con la precisazione che l'elemento condizionale non si trasmette alla disposizione a titolo particolare, che rimane pura nota4), crediti a termine iniziale differito, vale a dire non ancora efficaci al tempo dell'apertura della successione.

Non ha nulla a che fare con il legato di credito l'ipotesi in cui l'oggetto del lascito sia costituito da una somma che il testatore abbia a determinare con riferimento ad un credito la cui indicazione sia semplicemente funzionale a consentire il soddisfacimento del diritto del legatario. Si pensi al caso in cui Primo abbia legato a Secondo una somma di denaro con l'indicazione che essa debba venire pagata dal debitore Terzo. Espressioni di questo genere sono invero suscettibili di plurime interpretazioni. Se il riferimento al credito costituisce mera allusione allo strumento di pagamento, da effettuarsi preferibilmente ad opera del debitore, il legato obbligherà l'onerato a corrispondere la somma indipendentemente dalla circostanza che il diritto sia stato nel frattempo estinto per intervenuto soddisfacimento del credito (ovvero per altre cause estintive di quest'ultimo) nota5. Il riferimento al credito tuttavia può anche condizionare l'efficacia del legato, pur non costituendone l'oggetto in senso proprio (lego a Primo una somma pari a quella che alla mia morte mi dovrà Secondo). In questa ipotesi l'esistenza del credito al tempo dell'apertura della successione vale a costituire la misura del diritto del legatario nota6.

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Note

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Bonilini, Il danno non patrimoniale, Milano, 1983, p.477.
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Masi, Dei legati, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p.79. Occorre inoltre che i crediti futuri risultino sufficientemente determinati: Bianca, Diritto civile, vol.II, Milano, 1985, p.598.
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Bonilini, I legati, in Comm.cod.civ., diretto da Schlesinger, Milano, 2001, p.286.
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nota4

Losana, Le disposizioni comuni alle successioni legittime e testamentarie secondo il codice civile, Torino, 1911, p.298.
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nota5

Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.cod.civ., Libro II, t.3, Torino, 1978, p.272.
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In questo senso si parla di disposizione testamentaria a contenuto variabile ed eventuale, la cui entità sarà determinata al momento della morte del testatore e quale che sia la causa dell'estinzione totale o parziale (Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.379).
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • BONILINI, I legati , Milano, Comm. cod. civ. dir. da Schlesinger, 2001
  • BONILINI, Il danno non patrimoniale, Milano, 1983
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, Novara-Roma, Comm. teor.-prat. cod.civ. dir. De Martino, 1982
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978
  • LOSANA, Le disp.comuni alle successioni legittime e testamentarie secondo il cod.civ., Torino, 1911
  • MASI, Dei legati, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1979

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