Legato di cosa non esistente nell'asse



Ai sensi del I comma dell'art. 654 cod.civ. "quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte." L'ipotesi normativa presuppone che il de cuius faccia riferimento ad un bene che gli appartiene. Non occorrono al riguardo speciali menzioni: è infatti insito che si disponga di beni propri nota1. Rimane salvo il caso in cui il testatore faccia espresso riferimento a beni altrui ovvero a beni che gli appartengono soltanto in parte, ciò che importerebbe l'applicazione delle differenti regole di cui agli artt. 651 e 652 cod.civ..

Occorre inoltre osservare come l'oggetto della disposizione possa essere non soltanto una cosa particolare, una cosa determinata, bensì anche una cosa generica. E' irrilevante il motivo per cui il bene oggetto della disposizione non si rinvenga più nell'asse ereditario al tempo della morte del disponente. Viene così in considerazione sia ogni causa naturale che abbia quale effetto quello del perimento della res (distruzione del manufatto, morte dell'animale, rovina dell'edificio), sia una "causa giuridica" quale l'alienazione volontaria del bene legato (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 3129/73 ) o la trasformazione dello stesso (si pensi al legato avente ad oggetto del materiale edile che sia stato utilizzato per compiere un'edificazione). Quando vengano in esame fatti riconducibili alla volontà del disponente ci si interroga circa la possibile interferenza tra il modo di disporre della norma in esame e quello degli artt.651 e 686 cod.civ.. La prima delle riferite disposizioni infatti scandisce le condizioni di operatività del legato quand'esso abbia ad oggetto la cosa altrui; la seconda invece prevede i fatti consistenti nella alienazione ovvero nella trasformazione della cosa legata quale causa di revoca tacita della disposizione a titolo particolare. Secondo un'opinione la sfera di operatività dell'art.654 cod.civ. apri sarebbe limitata alle alienazioni "involontarie" nota2. Quando la cosa non si rinvenga più nell'asse ereditario per essere stata alienata dal testatore è o meno possibile dar conto dell'eventuale volontà di costui in ordine al mantenimento dell'efficacia del legato? Secondo un'opinione la risposta sarebbe negativa. La prescrizione infatti non sarebbe ancorata ad alcun presupposto di natura soggettiva nota3. Ne segue che in tutti i casi in cui il testatore avesse alienato la cosa legata, la disposizione a titolo particolare non sortisce effetto, ad eccezione dell'ipotesi in cui ne venga operato successivamente il riacquisto. Negli stessi limiti si potrebbe dare conto di quella differente volontà del testatore in ordine alla revoca tacita del legato, ciò che è ammesso dal III comma dell'art.686 cod.civ. apri nota4. E' il caso di osservare come non possa essere utilizzato il riferimento all'art. 654 cod.civ. , nè tantomeno all'art.686 cod.civ. allo scopo di negare la legittimazione ad agire in capo al legatario che insti ai fini di ottenere l'annullamento ai sensi dell'art.428 cod.civ. dell'atto di alienazione del bene oggetto della disposizione (Cass. Civ. Sez.II, 2212/90 ). Quando la domanda si rivelasse fondata infatti il bene sarebbe recuperato all'asse e, conseguentemente, il legato pienamente efficace. Analogamente si dovrebbe concludere quando il legatario avesse addirittura ad agire per far dichiarare la nullità dell'atto di donazione del bene legato, liberalità effettuata dal testatore senza rispettarne i requisiti formali (Cass. Civ. Sez.II, 21685/06 ) .

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art.654 cod.civ. , se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova. L'ipotesi è quella del legato di cosa generica appartenente all'asse. Il senso della prescrizione è quello di permettere una parziale efficacia del legato, escludendo che l'erede sia tenuto ad acquisire il residuo delle cose generiche onde farne consegna al legatario nella quantità originariamente indicata dal testatore. Ciò premesso, non è pacifica la natura degli effetti della disposizione a titolo particolare in parola. Secondo un'impostazione l'efficacia del legato sarebbe semplicemente obbligatoria nota5. A parere di altri, invece, sorgerebbe immediatamente in capo al legatario il diritto di proprietà sulle quantità di cose generiche comunque presente nel patrimonio del disponente al momento della di lui morte, seppure con effetto retroattivo, stante l'indispensabilità di dover effettuare la scelta da parte dell'onerato nota6. La questione sarà oggetto di separata disamina.

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Note

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Dunque espressioni quali "Lascio il terreno agricolo in Parma all'amico Giulio" sono comunque evocative del lascito di un bene facente parte del patrimonio di chi ne dispone. In altre parole, è l'eventuale consapevolezza dell'altruità della cosa che deve rinvenire una positiva risultanza nelle disposizioni di ultima volontà (es.: lascio all'amico Giulio il fondo agricolo in Parma, attualmente di proprietà di Mevio" ovvero: "lascio all'amico Giulio il fondo agricolo in Parma che devo acquisire da Mevio, attuale proprietario").
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nota2

Cfr. Bonilini, I legati, in Comm. al cod.civ., diretto da Schlesinger, Milano, 2001, p.246 che cita al riguardo il parere del del D'Avanzo ( Delle successioni, t.II, Firenze, 1941, pp.894 e ss.). Il D'Avanzo, menziona l'esempio del tutore che avesse ad alienare la cosa legata dall'interdetto (ovviamente nel tempo precedente la procedura di interdizione) per concludere che il legato insisterebbe sul prezzo ricavato dalla vendita.
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nota3

Talamanca, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari (Artt. 679-712), in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1965, p.175.
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nota4

In altri termini il legato potrebbe essere efficace se, tornato il bene nel patrimonio del disponente nel tempo che precede l'apertura della successione, fosse altresì provata la di lui volontà di non operare la revoca del legato che ordinariamente consegue all'alienazione del bene legato precedentemente effettuata.
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nota5

Masi, Dei legati, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p.64; Criscuoli, Le obbligazioni testamentarie, Milano, 1980, p.99.
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nota6

Gangi, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1964, p.124. Seguendo questa impostazione non si capisce, tuttavia, che bisogno vi sia di scomodare la scelta (ovvero la numerazione o la pesatura, comunque operazioni di separazione) quando il legato di cose generiche riguardi beni che si rinvengono soltanto in parte nell'asse. Se infatti dette cose facevano parte di un più vasto ambito, venuto successivamente meno, la disposizione non potrà che pervenire all'esaurimento delle cose generiche, che dunque nè potranno essere scelte rispetto ad altre, nè altrimenti separate o individuate.
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Bibliografia

  • BONILINI, I legati , Milano, Comm. cod. civ. dir. da Schlesinger, 2001
  • CRISCUOLI, Le obbligazioni testamentarie, Milano, 1980
  • D'AVANZO, Delle successioni, parte generale, Firenze, 1941
  • GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1964
  • MASI, Dei legati, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1979
  • TALAMANCA, Successioni testamentarie, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1978

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